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| Con il Regolamento (UE) n. 2026/382, l’Unione europea introduce una significativa revisione del regime doganale applicabile alle spedizioni derivanti dal commercio elettronico provenienti da Paesi extra UE, con particolare riferimento alle merci di basso valore. A decorrere dal 1° luglio 2026 sarà abolita la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Anche gli acquisti online di modesto importo saranno pertanto assoggettati a imposizione doganale. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2026 e il 1° luglio 2028, alle spedizioni fino a 150 euro si applicherà un dazio pari a 3 euro per articolo, indipendentemente dal regime IVA adottato (IOSS, regime speciale o IVA ordinaria) e dal tracciato dichiarativo utilizzato (H1, H6 o H7). La misura si inserisce nella riforma unionale del settore e-commerce ed è finalizzata a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori europei. Dal 1° luglio 2028, con l’entrata in funzione dell’EU Customs Data Hub, tutte le merci commercializzate tramite e-commerce saranno soggette all’aliquota ordinaria del dazio, senza più soglie di esenzione. Sul piano dichiarativo, è prevista l’eliminazione del codice regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale delle spedizioni di modesto valore. Continueranno invece ad applicarsi i codici F48 (IOSS) e F49 (regime speciale), mentre sarà introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni assoggettate ad IVA ordinaria. A partire dal 1° novembre 2026 saranno inoltre progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi ai “Product Identifiers”, finalizzati a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate tramite e-commerce. |



